La Camera dei deputati ha approvato all’unanimità, con 227 voti favorevoli, una proposta di legge che stabilisce che in assenza di un “consenso libero e attuale” si configura il reato di violenza sessuale. Il testo passa ora al Senato per proseguire il suo iter parlamentare. Con questa riforma, la definizione del reato viene collegata in maniera esplicita alla presenza o meno di un consenso che sia libero e riferito al momento in cui la condotta viene posta in essere.
La proposta di legge è il risultato dell’approvazione in commissione Giustizia di un emendamento predisposto dalle relatrici Carolina Varchi, di Fratelli d’Italia, e Michela Di Biase, del Partito Democratico. L’emendamento è stato elaborato dopo una trattativa che ha coinvolto anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein. Il testo finale, votato oggi in Aula, collega la configurazione del reato alla presenza del consenso libero e attuale della persona interessata.
Il provvedimento prevede la riscrittura integrale dell’articolo 609-bis del codice penale, introducendo la nozione di consenso in linea con la Convenzione di Istanbul. La Convenzione individua nella libertà e nell’attualità le componenti essenziali del consenso rilevante. In questo contesto, il reato di violenza sessuale è configurato quando il consenso della persona coinvolta non presenta queste caratteristiche.
Il primo comma del nuovo articolo individua tre possibili condotte che, in assenza di consenso libero e attuale, costituiscono il reato di violenza sessuale: compiere atti sessuali su un’altra persona, far compiere atti sessuali a un’altra persona e far subire atti sessuali a un’altra persona. Queste tre ipotesi sono esplicitamente indicate come comportamenti che integrano il reato quando manca il consenso definito dalla nuova normativa.
Il secondo comma mantiene, con lievi modifiche, le due fattispecie già previste dal codice penale che configurano il delitto di violenza sessuale. La prima riguarda i casi in cui qualcuno viene costretto a compiere o subire atti sessuali mediante violenza, minaccia o abuso di autorità. La seconda si applica quando si abusa delle condizioni di inferiorità fisica o psichica, o di particolare vulnerabilità della persona offesa. Queste situazioni continuano quindi a costituire il reato di violenza sessuale anche nella nuova formulazione dell’articolo.
La nuova versione dell’articolo 609-bis introduce il concetto di consenso in piena coerenza con la Convenzione di Istanbul, richiamando espressamente le componenti di libertà e attualità. L’approvazione all’unanimità della Camera rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della tutela delle vittime di violenza sessuale. Dopo il voto di Montecitorio, la proposta di legge passa al Senato, dove proseguirà il percorso previsto dall’iter legislativo.






