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Pandorogate, il giudice: “Nessuna assoluzione nel merito per Chiara Ferragni”

Nel caso del cosiddetto Pandorogate, Chiara Ferragni e gli altri imputati “non sono stati assolti nel merito”, ma prosciolti per motivi procedurali. Lo chiarisce il giudice Ilio Mannucci Pacini nelle motivazioni della sentenza del 14 gennaio, relativa alla vicenda della presunta pubblicità ingannevole legata al pandoro “Pink Christmas” di Balocco (Natale 2022) e alle uova di Pasqua di Dolci Preziosi (2021-2022).

Nelle 59 pagine depositate, il giudice sottolinea che le “condotte addebitate non sono rimaste impunite” e che “le vittime non sono rimaste insoddisfatte delle proprie ragioni risarcitorie”.

Ferragni, infatti, ha versato oltre 3,4 milioni di euro a titolo di risarcimento a favore di associazioni dei consumatori – tra cui Codacons e Adicu – oltre che a una consumatrice coinvolta.

Il tribunale ha riconosciuto la “sussistenza di una pubblicità ingannevole”, in linea con quanto già rilevato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust). I messaggi promozionali diffusi sui social presentavano una “natura decettiva”, in quanto collegavano l’acquisto dei prodotti a iniziative benefiche, come il sostegno all’Ospedale Regina Margherita di Torino e all’associazione Bambini delle Fate.

Tuttavia, il giudice non ha potuto entrare nel merito della responsabilità penale. La caduta dell’aggravante della “minorata difesa” – inizialmente contestata per la presunta vulnerabilità dei consumatori e dei follower – ha infatti comportato l’estinzione del reato di truffa, rendendo impossibile una valutazione piena dei fatti.

Secondo il tribunale, gli elementi raccolti durante le indagini non permettono né una condanna né un’assoluzione piena. Il quadro resta “quantomeno dubbio” sia sulla mendacità dei messaggi sia sulla loro effettiva capacità ingannatoria.

I contenuti pubblicati – tra comunicati stampa, post e stories – presentavano “espressioni talvolta ambigue” e, in alcuni casi, una connessione diretta tra l’acquisto dei prodotti e le finalità benefiche. Elementi che, pur non essendo stati sufficienti per una condanna, non consentono neppure una formula assolutoria nel merito.

Nelle motivazioni si richiama anche il lavoro della Guardia di Finanza e della Procura, che avevano chiesto una condanna a un anno e otto mesi, oltre ai provvedimenti già adottati dall’Antitrust prima del processo.

Proprio questi elementi, osserva il giudice, rendono difficile escludere “a colpo d’occhio” la natura ingannevole delle comunicazioni pubblicitarie.

In definitiva, il caso si chiude senza una pronuncia nel merito: non un’assoluzione piena, ma un proscioglimento legato alla mancanza delle condizioni per procedere.

Resta però fissato un punto: per il tribunale, le campagne promozionali presentavano criticità tali da non poter essere considerate chiaramente lecite, pur in assenza di una condanna penale definitiva.

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