Il Comune di Ariano Irpino interviene sulla movida estiva con una nuova ordinanza sindacale, la n. 16 del 14 agosto 2026, firmata dal sindaco Mario Nicola Vittorio Ferrante, e valida fino al 15 settembre 2026.
Il provvedimento introduce misure temporanee per tutelare quiete pubblica, riposo dei residenti, sicurezza urbana e contenimento dell’inquinamento acustico nelle aree più frequentate del centro storico.
Nell’ordinanza si evidenzia che, durante il periodo estivo, il centro cittadino registra un significativo incremento della frequentazione degli spazi pubblici, con conseguenti segnalazioni di disturbo dovute a schiamazzi, intrattenimenti musicali, utilizzo di apparecchi di amplificazione, consumo di bevande alcoliche negli spazi pubblici.
Il principale fattore di criticità è individuato nel rumore antropico, generato dall’elevata concentrazione di persone e dalle attività musicali serali. Il Comune sottolinea che la movida rappresenta un valore sociale ed economico, ma deve svolgersi in condizioni compatibili con il diritto dei residenti al riposo e con la tutela dell’ambiente urbano. La presente ordinanza disciplina, in via temporanea, lo svolgimento delle attività commerciali e di intrattenimento nelle aree interessate da fenomeni di aggregazione serale e notturna, al fine di tutelare la quiete pubblica, il riposo dei residenti, la sicurezza urbana, il decoro cittadino e la salute pubblica. Le disposizioni si applicano a tutti i soggetti interessati del settore.
Limitazioni alla vendita per asporto
È vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche tutti i giorni dalle ore 01:00 alle ore 06:00. Resta consentita la somministrazione ai tavoli da parte degli esercizi autorizzati.
Vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine
Dalle ore 22:00 è vietata la vendita per asporto di bevande, alcoliche e analcoliche, in bottiglie di vetro, bicchieri di vetro e lattine.La vendita per asporto è consentita esclusivamente mediante contenitori monouso o altro materiale non pericoloso. Il divieto si applica anche ai distributori automatici. Resta consentita la somministrazione all’interno dei pubblici esercizi e nei dehorsregolarmente autorizzati.
Intrattenimenti musicali
Gli intrattenimenti musicali e qualsiasi altra forma di diffusione sonora dovranno cessare alle ore 2:00. Rimane in ogni caso obbligatorio il rispetto dei limiti di emissione sonora previsti dalla normativa vigente. Sono fatte salve le iniziative organizzate o espressamente autorizzate dal Comune.
Obblighi degli esercenti
I titolari delle attività interessate sono tenuti a:
a) adottare ogni misura utile a contenere il rumore prodotto dagli avventori;
b) evitare il formarsi di assembramenti tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
c) richiamare la clientela al rispetto del riposo dei residenti;
d) mantenere costantemente puliti gli spazi antistanti l’esercizio;
e) garantire il corretto utilizzo degli spazi esterni autorizzati.
Orari di chiusura
Gli esercizi di somministrazione osservano i seguenti orari massimi di chiusura: tutti i giorni alle ore 03.00.






