Di giorno i ritmi serrati della produzione in fabbrica, la sera il ritorno tra i banchi per inseguire quel diploma a lungo desiderato. Un percorso fatto di sacrifici, tenacia e una determinazione fuori dal comune, che rischiava però di infrangersi a un passo dal traguardo a causa della rigidità della burocrazia scolastica. È la storia di un giovane studente iscritto alla quinta B dell’indirizzo Elettronica presso il corso serale dell’Istituto omnicomprensivo “Francesco De Sanctis” di Lacedonia, che durante l’anno scolastico 2025-2026 ha cercato con tutte le sue forze di far convivere il lavoro in azienda con la frequentazione delle lezioni.
Nonostante l’impegno costante, le inevitabili assenze dovute ai turni lavorativi avevano spinto la scuola a sbarrargli la strada proprio alla vigilia della Maturità. L’istituto gli aveva infatti notificato la non ammissione all’esame di Stato per il superamento del limite massimo di assenze consentito. Una scelta confermata persino dopo una riconvocazione del consiglio di classe: il primo provvedimento del 10 giugno e la successiva rettifica del 13 giugno avevano ribadito lo stesso identico esito, negando allo studente lo scrutinio e, di conseguenza, la possibilità di sostenere le prove finali.
A rendere la situazione ancora più paradossale era l’eccellente rendimento dello studente. I suoi sforzi, infatti, non avevano intaccato la qualità dello studio: la pagella riportava votazioni positive in tutte le discipline, toccando una media complessiva del 7,6, valore ampiamente superiore alla sufficienza. Un contrasto evidente tra i risultati concreti e la formalità delle presenze che ha spinto il giovane a non arrendersi e a percorrere la via legale. Assistito dall’avvocato Fiorita Lombardi del Foro di Avellino, lo studente ha presentato ricorso alla giustizia amministrativa per far valere le proprie ragioni.
La risposta della legge non si è fatta attendere. Il Tar della Campania, sezione staccata di Salerno, è intervenuto prima il 15 giugno con un decreto cautelare monocratico – che ha permesso al ragazzo di accedere con riserva alle prove ed espletarle – per poi pubblicare, il 24 luglio, la sentenza definitiva che gli ha dato completamente ragione. I magistrati hanno annullato i provvedimenti della scuola, definendo l’impugnazione “palesemente fondata” e sottolineando come fosse palesemente contraddittorio bocciare uno studente che aveva ampiamente dimostrato il proprio profitto con una media così alta.
Nel testo della sentenza, il collegio ha richiamato l’articolo 14, comma 7, del Dpr 122 del 2009. La normativa, pur prevedendo l’obbligo di frequentare almeno tre quarti dell’orario annuale per la validità dell’anno, stabilisce espressamente la possibilità di introdurre «motivate deroghe», a patto che le assenze non precludano la possibilità di valutare gli apprendimenti. Per i giudici, il caso dello studente lavoratore rientrava perfettamente in questo spirito: l’esito dello scrutinio dimostrava in modo inconfutabile che le assenze non avevano ostacolato l’assimilazione delle materie. Con la dichiarazione di illegittimità degli atti scolastici, il Tar ha così sancito a tutti gli effetti il diritto del giovane a concludere il suo percorso, convalidando l’esame di Stato che nel frattempo aveva già sostenuto e superato con successo.






