Una cifra da capogiro – pari a quasi 7.500 euro per singola giornata lavorativa, un compenso degno di un top manager – che una società alberghiera veneziana dovrà versare a una dipendente assunta come stagionale e poi licenziata. A stabilirlo è stata la Corte d’Appello di Venezia, confermando la decisione già presa in primo grado dal Giudice del Lavoro e trasformando la vicenda in un vero e proprio caso di scuola per il diritto del lavoro.
A far saltare il banco e a innescare il pesante risarcimento è stata quella che si potrebbe definire un’ingenuità della società datrice di lavoro, rivelatasi però un errore fatale. L’albergo aveva infatti chiesto alla lavoratrice di presentarsi in sede tre giorni prima dell’inizio formale del contratto per una sorta di “affiancamento”, con l’obiettivo di farle prendere confidenza con le mansioni e le attività da svolgere. Per i magistrati lagunari, quel breve periodo di anticipo privo di copertura contrattuale ha costituito a tutti gli effetti una forma di lavoro nero.
La conseguenza giuridica di questa violazione è stata dirompente: la presenza di lavoro non regolarizzato ha completamente annullato tutte le tutele e le prerogative del datore di lavoro, compresa la validità del termine apposto al contratto e del relativo periodo di prova. Di fatto, il rapporto stagionale si è trasformato automaticamente in un contratto a tempo indeterminato, facendo scattare l’applicazione dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Il conteggio del risarcimento finale ha così raggiunto i 49mila euro complessivi, somma alla quale l’azienda deve aggiungere 4.500 euro per le spese legali del primo grado e 6mila euro per il secondo grado di giudizio. La cifra è il risultato del calcolo di 12 mensilità (comprensive di tredicesima e quattordicesima) a titolo di risarcimento del danno, a cui si sono sommate altre 15 mensilità previste dall’indennità sostitutiva della reintegrazione, opzione scelta dalla dipendente.
Se per l’azienda la sentenza rappresenta una beffa clamorosa, visto l’esborso finanziario per una risorsa che non era stata considerata idonea all’incarico, per il sindacato si tratta di un trionfo storico ottenuto in punta di fioretto giuridico. Il dispositivo della sentenza d’appello, depositato la scorsa settimana, lascia ancora aperta la strada per un eventuale ricorso in Cassazione da parte della proprietà dell’hotel, ma il verdetto lancia fin da ora un severissimo monito a tutto il settore turistico-alberghiero sul rispetto rigoroso delle date di inizio dei contratti.





